Vaccino anticovid ed effetti avversi: gli ultimi pareri delle commissioni mediche aprono all’indennizzo. Ma occhio ai termini per poter proporre la domanda!
- Avv. Claudia Cassella
- 20 mar 2024
- Tempo di lettura: 4 min
“Miocardite alla parete inferiore del ventricolo sinistro”: questo l’evento avverso causato (secondo un giudizio medico di verosimiglianza) da vaccino anticovid ad una donna palermitana di 36 anni, sottopostasi a tre dosi vaccinali.
Ed è un danno da indennizzare.
Se ne sono fatti persuasi i sanitari della C.M.O. (commissione ospedaliera) di Messina che, con un recente parere reso lo scorso mese di gennaio, hanno concluso per il riconoscimento di un rapporto di causalità tra la somministrazione vaccinale e l’infermità insorta.
“Sulla scorta della più recente letteratura scientifica e del rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19, redatto dall’Agenzia italiana del farmaco” - ha infatti concluso la commissione medica - ” nel caso concreto “può essere considerata verosimile l’associazione causale fra la somministrazione di vaccino e l’infermità ”: alla donna deve riconoscersi, pertanto, un indennizzo monetario.
L’indennizzo è quello di cui alla legge 210/1992: un ristoro che si affianca al risarcimento da fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c..
Ne abbiamo già trattato diffusamente qui.
Ora, sulla scorta della decisione siciliana, non è azzardato ipotizzare l’avvio di una stagione caratterizzata da una pioggia di indennizzi.
D’altronde, a meno di un mese dalla decisione in parola, il Ministero della Salute è intervenuto per riconoscere l’indennizzo in altro (e ancor più grave) caso, in favore dei parenti di un uomo che è deceduto dopo una settimana dalla vaccinazione.
“Embolia diffusa” da vaccino, ha concluso la commissione medica (molisana), a seguito di esame autoptico condotto sul paziente deceduto: di qui l’indennizzo.
Vediamo adesso di ricordare i termini per ottenere l’indennizzo che va richiesto all’azienda sanitaria territorialmente competente.
L’indennizzo secondo la legge 210/92: occhio al termine di decadenza!
La legge prevede, a pena di decadenza, che la domanda d’indennizzo vada formulata entro un termine di tre anni dalla conoscenza del danno dalla vaccinazione.
La Cassazione ha precisato che tale termine decorre non necessariamente dall’insorgenza della malattia a seguito della vaccinazione: infatti, secondo gli Ermellini, rileva la conoscenza del nesso causale ovvero la riferibilità del danno al vaccino ( Cass. 27874/2019); secondo la Corte costituzionale, ancora, il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza “anche della relativa indennizzabilità” (Corte Cost., sent. 35/2023).
Alla base, il principio per cui l’avente diritto deve essere consapevole della riferibilità causale al vaccino della patologia insorta e dunque dell’evento completo del fattore causale (Cass. 27874/2019) e quello per cui l’avente diritto deve esser cosciente anche “dell’azionabilità del diritto all’indennizzo” (Corte Cost., sent. 35/2023).
Il comma 2 dell’art. 3 della legge 210/1992 prevede inoltre che “alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l’entità delle lesioni o dell’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto”.
L'Azienda Sanitaria svolge l'istruttoria, controllando la completezza della documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti; indi invia copia del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) che provvede a convocare a visita l'interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda.
Il verbale contenente il giudizio è inviato all’Azienda Sanitaria ed è successivamente notificato ai diretti interessati.
Dal giorno dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso avverso il giudizio della CMO.
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda Sanitaria, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92), al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
I soggetti (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo) che hanno contratto più di una malattia direttamente connessa alla trasfusione o vaccinazione o somministrazione di emoderivati infetti, possono presentare apposita domanda alla Azienda Sanitaria per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia). L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7, Legge 238/97).
In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell'indennizzo, gli aventi diritto (nell'ordine previsto: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di € 77.468,53 (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l'Azienda Sanitaria dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto, entro il termine di 10 anni dalla data del decesso.
Gli eredi hanno diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo.
Il risarcimento ex art. 2043 c.c.
Inoltre, per ottenere il risarcimento dei danni derivati da una vaccinazione anti-Covid, l’interessato può promuovere apposito giudizio nel termine prescrizionale di cinque anni dal fatto nei confronti dello Stato, in persona del Ministro della Salute, chiedendo di accertare il fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero:
- la sussistenza della patologia
- il nesso causale tra la somministrazione del farmaco e la manifestazione della malattia,
- e la responsabilità dolosa o colposa dell’autore della condotta (possono sussistere anche casi di responsabilità del medico somministratore o del medico generico/specialista oltre alla responsabilità della stessa casa farmaceutica produttrice del vaccino somministrato, per gli effetti negativi provocati dal medicinale).
In definitiva, i rimedi giuridici esperibili da parte dei soggetti che lamentino danni da vaccino sono molteplici: con l’ausilio di un proprio consulente medico e di un proprio legale, tenuto conto anche degli ultimi orientamenti seguiti in materia, l’avente diritto può valutare di avviare l’uno e/o l’altro strumento a sua difesa.

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