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Se uno dei coniugi muore nel corso del giudizio di separazione ?

Ancora una volta, lo Studio Legale Cassella si conferma punto di riferimento nell’ambito del diritto di famiglia, ottenendo una vittoria significativa in un complesso procedimento di separazione, che ha visto l’intervento di un evento straordinario: il decesso di uno dei coniugi durante l’iter giudiziario.

Nonostante l'imprevisto e delicato sviluppo del caso, i legali dello studio hanno saputo gestire la situazione con professionalità e sensibilità, tutelando gli interessi della propria assistita e garantendo che le richieste legittime trovassero pieno riconoscimento.

La moglie, donna 50 enne assistita dallo studio, aveva infatti iniziato una causa di separazione dal marito con cui non aveva avuto figli, avanzando richiesta in suo favore di un assegno di mantenimento.

Assegno che le veniva riconosciuto, in via provvisoria, dalla Corte di Appello di Catania (all’esito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa dal Giudice di prime cure che lo negava), ma che non era stato mai pagato dal marito che, pertanto, diventava debitore.

Nelle more del giudizio che proseguiva anche per le altre richieste, l’uomo improvvisamente moriva.

A questo punto, a sorpresa, interveniva nella causa il padre dell’uomo, nella qualità di erede testamentario, rappresentando il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento, ai soli fini delle statuizioni di natura economica richieste dalla moglie.

La donna che era erede legittima del marito, perché non ancora divorziata, faceva valere l’inammissibilità dell’intervento, evidenziando che in materia di separazione personale, i diritti e doveri coniugali sono strettamente personali e non trasmissibili agli eredi, e chiedeva che venisse accertata la cessazione della materia del contendere.

Lo studio legale Cassella preso infatti atto dell’intervenuto evento in sé, in aderenza con l’antico brocardo “Mors omnia solvit” e con i principi consolidati in giurisprudenza (Cass. ord. 26489/17 dell’08.11.2017), rilevava correttamente che nel caso in esame: “la morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione aveva comportato ipso facto l’estinzione propria del rapporto di coniugio, e determinato per l’effetto, a FAR DATA DALL’EVENTO STESSO, la Cessazione della materia del contendere, e ciò sia in ordine alla domanda relativa allo status personale dei coniugi, che in ordine alle domande accessorie”.

La sentenza emessa dal Tribunale di Catania ha confermato totalmente la fondatezza delle argomentazioni presentate dallo studio Cassella. Il Collegio infatti rilevava che la morte di uno dei coniugi laddove sopravvenuta in pendenza di giudizio, determinava ai sensi dell'art. 149 cod. civ. lo scioglimento del matrimonio, pertanto dichiarava cessata la materia del contendere.

Il Collegio proseguiva evidenziando inoltre che la pronuncia di cessazione della materia del contendere riguardava non solo il rapporto di coniugio, ma anche i profili economici connessi, in quanto l’evento morte ha inevitabilmente travolto ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato. Sicchè, per tali ragioni riteneva inammissibile l’intervento nel giudizio di separazione dell’erede dell’uomo.

Avv. Noemi Lombardo



 
 
 

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