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Responsabilità professionale e decreto polizze: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Legge Gelli - Bianco

Immagine del redattore: Avv. Claudia CassellaAvv. Claudia Cassella

“ L’uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi “ (Alda Merini)


A quasi sette anni di distanza dall’entrata in vigore della “Legge Gelli Bianco” n. 24/2017, relativa alla responsabilità medico-sanitaria, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51/2024 il Decreto Ministeriale n. 232 del 2023, che costituisce un tassello fondamentale per una sua piena attuazione.

 

La L. 24/2017, riformando la materia della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria, ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’esercizio delle professioni e delle attività sanitarie. Tale copertura renderebbe maggiormente efficiente l’intero circuito medico e darebbe attuazione ad un sistema sanitario capace di soddisfare di una molteplicità di interessi.

In primo luogo, si consentirebbe agli stessi operatori del settore di godere di una maggiore serenità nelle quotidiane azioni materiali di cura dei pazienti, spesso frenate dalle minacce di azioni risarcitorie nei loro confronti. Ciò contribuirebbe a dissuadere i professionisti dal porre in essere una medicina “difensiva” e a migliorare la qualità delle cure rivolte ai loro pazienti.

Inoltre, la copertura assicurativa svolgerebbe una indiscussa funzione di tutela nei confronti dei pazienti medesimi, i quali potrebbero vedere soddisfatti i relativi diritti risarcitori sia in via diretta verso l’impresa assicurativa, sia grazie alle misure analoghe di copertura del rischio.

 

Nello specifico, il decreto attuativo della L. 24/2017 si compone di 19 articoli e si occupa di definire (art. 2):

-          i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;

-          i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, ossia le alternative alla polizza mediante assunzione diretta del rischio;

-          le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;

-          la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

 

In ordine all’ambito soggettivo della garanzia assicurativa, l’art. 3 del decreto attuativo prevede che sia direttamente la struttura sanitaria ad assicurarsi e a coprire la responsabilità di tutti gli esercenti di cui la stessa si avvale, siano essi dipendenti o liberi professionisti. Ciò potrà avvenire attraverso la stipula di una convenzione assicurativa ovvero mediante un regime di autoritenzione, utilizzando appositi fondi.

 

Lo stesso art. 3 si occupa di definire l’oggetto della garanzia assicurativa. L’assicuratore si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo.

La garanzia assicurativa dovrà coprire anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura.

 

L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’esercente attività libero professionale attraverso un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per danni colposamente cagionati a terzi. L’assicuratore sarà obbligato a tenere indenne anche l’esercente la professione sanitaria presso la struttura per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti e in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.

 

Inoltre, l’esercente la professione sanitaria può essere garantito da copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie o delle organizzazioni sindacali.

 

L’art. 4 del decreto attuativo prevede i massimali minimi di copertura, i quali si distinguono per tipologia di struttura e per area di rischio (attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto).

 

I massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie sono i seguenti (comma 1):

-          per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;

-          per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro;

-          per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

 

Di seguito, invece, i massimali minimi di garanzia per gli esercenti le professioni sanitarie (comma 2):

-          per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;

-          per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

 

La garanzia prende la forma della “claims made” e nell’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività è previsto un periodo ulteriore di ultrattività della copertura assicurativa entro i 10 anni per fatti che si sono verificati nel periodo di efficacia della polizza.

 

L’art. 9 del citato decreto prevede inoltre la possibilità per le strutture sanitarie di ricorrere, quale alternativa al contratto di assicurazione, alle “misure analoghe”, ossia all’assunzione diretta del rischio.

Tale decisione deve essere assunta dai vertici delle strutture sanitarie e richiede l’istituzione di un fondo a copertura dei rischi che possono dar luogo a richieste di risarcimento, nonché di un “fondo riserva sinistri”. La correttezza dei relativi accantonamenti deve essere valutata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

 

Le strutture dovranno istituire al proprio interno la funzione valutazione dei sinistri, necessaria per valutare sul piano medico-legale, clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Ciò dovrà fornire il necessario supporto per determinare le corrette poste da inserire in bilancio.

Nello specifico, l’art. 16 individua le competenze minime obbligatorie che ciascuna struttura deve garantire: medicina legale, perito, avvocato o altra figura professionale con competenze giuridico legali e gestione del rischio.

 

Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, il testo prevede poi la possibilità di rimodulare - in aumento o in diminuzione - il premio in base al verificarsi o meno di sinistri, a seconda della loro tipologia e del numero di sinistri chiusi con l’accoglimento della richiesta.

È prevista inoltre la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti.

 

Il diritto di recesso dell’assicuratore non può essere esercitato durante il periodo di vigenza della polizza e nel periodo della relativa ultrattività. L’assicuratore può recedere dal contratto soltanto prima della scadenza in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

 

Le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie dovranno rispettare obblighi di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 7 del decreto attuativo le strutture devono rendere disponibili sui propri siti internet i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio, relativi a lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di trattamento di dati personali, violazioni del consenso legati all’esercizio di attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria.

 

Il decreto prevede, infine, che gli assicuratori dispongano di 24 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, rimangono in vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore del decreto.

 La sanità è come la salute. Ti accorgi che esiste solo quando l’hai perduta.  Difendiamola!!




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