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Pubblicato il Regolamento sui nuovi costi della mediazione

Immagine del redattore: Avv. Claudia CassellaAvv. Claudia Cassella

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta il nuovo Regolamento sulle spese da sostenere nel caso in cui le parti si avvalgano di una procedura di mediazione (entrata in vigore del Regolamento: 15 novembre 2023).

Al centro delle nuove norme, la previsione che già per il solo primo incontro di mediazione conclusosi senza ulteriori incontri successivi, ciascuna parte è tenuta a versare all’Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità.

L’indennità del primo incontro comprende – secondo la norma - tanto le spese di avvio della procedura, quanto il compenso per il mediatore.

Più esattamente gli importi (art. 28, co. 4 Reg.) a titolo di “spese di avvio” quanto quelle di “mediazione” sono variabili in ragione dell’importo di valore della lite.

Ed infatti:

- le spese di avvio sono pari ad “€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato”;

- le spese di mediazione sono pari ad € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto” (cfr. art. 28).

Tuttavia, è prevista la possibilità di ridurre l’indennità: ciò quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice.

In tal caso l’indennità è “ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7”.

Insomma, nel mediazione obbligatoria relativa ad una controversia del valore di 60.000,00 euro, la somma richiesta per l’OdM sarà pari per il primo incontro conclusosi negativamente ad € 224,00.

Diversamente, nel caso in cui la conciliazione si concluda al primo incontro ma con esito favorevole, e senza necessità di fissare ulteriori successivi incontri, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’art. 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

Di contro, ai sensi dell’art. 30 “in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Ancora, “quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5”.

Da ricordare, infine, che sono previste pure le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4”.

Da ultimo, si rileva in via transitoria, che l’applicazione della nuova disciplina è riservata solo alle domande successive all’entrata in vigore della nuova normativa (dopo il 15.11.2023): l’art. 46 (rubricato: “Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione”) dispone che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all’entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l’articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata”, di contro, “alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 42, comma 1, fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall’articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto”;

Insomma, sembra che i costi di mediazione siano stati resi più gravosi: forse ne è consapevole lo stesso legislatore che ha previsto la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta.

Infatti, va ricordata l’agevolazione fiscale prevista sotto forma di “credito di imposta” in forza del nuovo art. 20 del D. Lgs. 28/2010, così come modificato dal Decreto attuativo n. 149/2022, su cui è intervenuta la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022): alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”.

Qui il testo completo del Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

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