Privacy Policy
top of page
Copia di LOGO CASSELLA-PhotoRoom.png

Prodigalità e assegno di mantenimento

Immagine del redattore: Avv. Elena CassellaAvv. Elena Cassella

Se disporre del proprio patrimonio e dei propri guadagni nel modo che si preferisce è libera scelta di ciascuno di noi c’è sempre una linea di demarcazione da non superare.

A volte la prodigalità può configurare illecito. Ma è davvero così? Il confine può esser rappresentato dall’essersi separati o dall’aver divorziato. Ebbene si, seppur possa sembrare insensato e paradossale.

Perché proprio in questa ipotesi vi starete chiedendo, col divorzio o di già con la separazione non si ritorna single (in maniera definitiva o quasi) e liberi per sempre da quel matrimonio e dagli obblighi da esso derivanti?

Non è proprio così.

Con la separazione (e il divorzio) non si è sempre totalmente liberi da alcuni obblighi, soprattutto economici nei confronti dell’ex coniuge e quindi sperperare i propri averi può comportare il rischio di esser sottoposti ad amministrazione di sostegno.

È quello che è successo nel ferrarese tra una coppia di coniugi separati consensualmente: la ex moglie beneficiaria di assegno di mantenimento, in primo grado aveva ottenuto la nomina di amministratore di sostegno per l’ex marito in ragione del fatto che questi stesse dilapidando il proprio patrimonio.

Il provvedimento era stato impugnato in secondo grado e la Corte d’appello aveva respinto la domanda di nomina di amministrazione di sostegno.

Pertanto, avverso tale decisione la signora ha proposto ricorso in Cassazione.

Gli ermellini, con ord. n. 36176 /2023, al contrario, hanno confermato quanto stabilito in primo grado ed hanno accolto il ricorso cassando il decreto impugnato, rinviando alla Corte di appello di Bologna.

Il caso traeva origine dal fatto che l’ex marito avesse iniziato a dilapidare il proprio patrimonio in un brevissimo lasso di tempo per più di 500mila Euro con la propria amante, rendendosi parimenti inadempiente agli obblighi di mantenimento a suo carico in favore dell’ex moglie.

La Cassazione con la suddetta ordinanza ha affermato che “se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nelle condizioni in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico (l'aiuto all'ex coniuge), ma finanche quelli in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie capacità di vita dignitosa”.

Ma allora quando la prodigalità potrebbe configurare illecito? La Suprema Corte è chiarissima sul punto, quanto lo spendere compromette l’assolvimento degli obblighi familiari (nel caso di specie nei confronti della moglie ma non bisogna escludere anche l’eventuale inadempimento nei confronti dei figli).

La prodigalità quindi può essere posta a fondamento dell’amministrazione di sostegno tenendo conto della situazione di fatto in cui versa il soggetto che deve esservi sottoposto valutando le circostanze annesse e collegate al caso di specie in maniera precisa anche attraverso l’analisi della situazione di partenza del “prodigo” e la valutazione di un interesse reale e concreto alla salvaguardia del suo patrimonio.

Nel decidere la Corte di Cassazione ha richiamato principi di carattere generale e più precisamente quanto già stabilito a riguardo sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: “la prodigalità di per sé non costituisce necessariamente espressione di una patologia psichica o psichiatrica e non può essere basata su una constatazione di alterazione delle facoltà mentali del beneficiario accertata da medici ma su concrete condotte tali da porlo a rischio di indigenza”. Il tutto chiaramente nel rispetto dell’art. 8 par. 1 della CEDU e dell’eccezionalità della situazione.



24 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page