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Privacy minori

Immagine del redattore: Avv. Elena CassellaAvv. Elena Cassella

La separazione porta con sé la nascita di una situazione particolarmente complessa, che non si limita alle problematiche economico-organizzative tra gli ormai ex coniugi in merito a mantenimento, abitazione, e gestione dei figli. Infatti è proprio riguardo a questi ultimi, i figli, che suscita dubbi una questione forse troppo spesso sottovalutata, ossia quella della privacy.

Il diritto alla privacy non è esclusiva prerogativa degli adulti, ma riguarda anche il figlio minore che ha diritto a mantenerla come qualsiasi altro individuo anche a salvaguardia del rapporto con il genitore (non collocatario), senza che l’altro genitore invada la loro sfera intima, personale, riservata.

E il rispetto di questa regola generale, non scritta, dovrebbe esser valido anche per le telefonate tra il figlio e il genitore separato.

La Corte di Cassazione Penale con sent. n. 7470/2024 ha ribadito il principio secondo il quale il rispetto della privacy debba estendersi anche ai rapporti genitori separati-figli, ed ha sancito che non sia lecito ascoltare e registrare la conversazione privata tra il figlio e l’altro genitore se non se ne ravvisa una necessità di tutela del minore stesso.

La questione traeva origine dal fatto che una madre fosse stata condannata dalla Corte d’appello per i reati di cui agli artt. 81 co. 2 e 617 co. 1 c.p., per aver fraudolentemente preso cognizione, attraverso la registrazione audio e la memorizzazione dei relativi file, operata con il proprio telefono cellulare, di plurime conversazioni tra la figlia e il padre di quest’ultima, coniuge separato dell'imputata. Pertanto veniva presentato ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello.

Entro quali limiti sarebbe quindi possibile, ascoltare le telefonate tra il figlio minore e il genitore separato per poter intervenire a tutela del minore stesso se dovessero ricorrere circostanze tali da richiederlo?

Nel delitto di cui all’art. 617 c.p., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i figli minori e l'altro genitore, è scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. solo quando il diritto e il dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, giustifichi l'intrusione nella sfera di riservatezza del minore e sia determinata da un’effettiva necessità. Quindi solo se il controllo sia esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere di vigilanza è stato conferito.

Pertanto la conversazione non può essere ascoltata ove non si provi la necessità di farlo: il reato di cui 617 c.p. non avrà rilevanza solo quando la condotta sia stata mossa dallo stato di necessità della tutela del minore e sia stata fatta una valutazione ex ante della situazione, guardando alle circostante esistenti al momento in cui è avvenuta la registrazione della conversazione stessa e quindi non attenzionando soltanto il contenuto delle conversazioni, perché è proprio in quel momento che potrà essere ravvisata l’illiceità della condotta e l’eventuale configurabilità del reato in capo al genitore agente.



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