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“NON LUOGO A PROCEDERE” PER IL GIUDIZIO DI MODIFICA DELLA SEPARAZIONE SE SE INTERVIENE IL DIVORZIO

Nel 2022 un padre si è rivolto al Tribunale di Siracusa per modificare l’accordo di separazione con la moglie che prevedeva, tra le altre, l’affidamento condiviso del figlio minore, il suo collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale.

Dato che la situazione familiare era cambiata rispetto al momento in cui era stato concluso l’accordo di separazione e che il figlio minore stesso voleva andare a vivere con il padre, che nel frattempo dalla provincia di Siracusa si era trasferito in altra città, il padre chiedeva al Tribunale, a modifica dei provvedimenti separativi, di disporre il collocamento del figlio minore presso di sé, con ogni conseguenziale statuizione.

Considerate le lungaggini giudiziali, nel settembre 2023 il padre depositava, sempre avanti al Tribunale di Siracusa, giudizio di divorzio, nel quale chiedeva – tra le altre – il collocamento del figlio minore presso di sé a Catania, sottolineando che ciò corrispondeva alla volontà espressa direttamente dal minore.

Prima dell’udienza avanti il Giudice del divorzio, nel febbraio 2024, vista la conflittualità tra i genitori, il figlio minore veniva ascoltato dal Giudice del procedimento di modifica delle condizioni di separazione e, in quella sede, il bambino affermava (e confermava) al Tribunale che, per l’anno scolastico successivo, voleva iscriversi presso un liceo di Catania e che voleva trasferirsi presso il padre.

A marzo 2024, quindi, in base a quanto dichiarato dal minore, il Giudice della modifica autorizzava il padre a procedere in autonomia all’iscrizione del figlio minore presso il liceo di Catania e prefigurava in via prognostica la modifica dei provvedimenti giudiziali e, quindi, il chiesto collocamento del minore presso il padre, rinviando a settembre 2024 per la verifica della confermata volontà del ragazzo di stare con il padre a Catania.

Ad aprile 2024 si celebrava avanti il Giudice del divorzio la prima udienza di comparizione delle parti e, all’esito, il Giudice designato, prendendo atto della chiara volontà espressa dal minore al Giudice della modifica nemmeno un mese prima e prefigurando anch’egli in via prognostica il trasferimento del minore dal padre, confermava in via provvisoria ex art. 473bis.22 c.p.c. i provvedimenti della separazione solo perché il ragazzino doveva completare l’anno scolastico nella città dove dimorava presso la madre, rinviando anch’egli a settembre 2024 per il prosieguo del giudizio.

All’inizio di settembre 2024, il minore iniziava regolarmente la scuola a Catania e di trasferiva stabilmente dal padre. Nonostante l’acclarato cambiamento di fatto e l’intervenuta modifica del collocamento del minore presso il padre in diversa città, il Giudice della modifica, a settembre 2024, definiva il procedimento, dichiarando non luogo a procedere, sul presupposto che “pur essendo dunque le due procedure (giudizio di modifica e giudizio di divorzio) autonome e sovrapponibili, tuttavia, l’adozione da parte del Giudice del divorzio dei provvedimenti provvisori e urgenti costituisce limite invalicabile alla prosecuzione del procedimento sulla modifica (anche se preventivamente instaurato) in quanto, diversamente, si potrebbe determinare una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili tra le stesse parti seppure a titolo diverso.”

Il padre proponeva reclamo avverso il citato provvedimento avanti la Corte d’Appello di Catania che, all’esito del giudizio, confermava la decisione di non luogo a procedere, ritenendo che il provvedimento adottato ex art. 473bis.22 c.p.c. nel giudizio di divorzio “...basta per precludere ogni ulteriore statuizione nel giudizio ex art. 710 c.p.c. senza che assume rilevanza decisiva la circostanza che i provvedimenti, provvisori ed urgenti, sono privi del requisito di novità rispetto a quanto statuito in sede di separazione”.



 
 
 

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