Lesione estetica: le componenti del danno alla persona e i contorni della responsabilità della struttura sanitaria
Non v’è dubbio che la percezione che l’essere umano ha di sé e del proprio corpo costituisce una delle unità con cui si misura l’indice di compiacimento umano.
Più è alta la considerazione che si ha di sé più cresce quello che, comunemente, viene definito self-love.
È proprio sulla scorta di queste semplici premesse che la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, riconosce la risarcibilità del danno estetico.
D’altra parte, ogniqualvolta sussiste un danno sorge un problema di imputabilità dello stesso.
La situazione inevitabilmente si complica quando la responsabilità appare imputabile a più soggetti in solido.
Questo è ciò che accede in presenza di episodi di malpractice medica.
I temi in discorso sono stati approfonditi da una recentissima sentenza del Tribunale di Catania.
Il caso
Per far meglio comprendere i termini della decisione resa nel caso di specie occorre necessariamente ripercorrere le tappe principali del contezioso in cui è intervenuta la pronuncia in commento.
Nel novembre 2011, la signora Caia si sottoponeva ad un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione del seno, essendo essa affetta da gigantomastia bilaterale, presso la struttura sanitaria Delta.
Il chirurgo Tizio, specialista della struttura ospedaliera Delta, era stato carente in punto di consenso informato; più precisamente, aveva mancato di informare la paziente circa rischi, complicanze e difficoltà connesse al tipo di operazione chirurgica.
Non solo.
In esito alla mastoplastica riduttiva, la signora Caia riscontrava una innaturale asimmetria del seno ed un progressivo inscurimento dei capezzoli che ha determinato, poi, il venir meno degli stessi.
I fatti sopraesposti avevano causato un forte stress emotivo ai danni della Signora Caia e avevano altresì logorato irrimediabilmente il rapporto di coniugio che legava la stessa al marito, fino a determinarne la separazione personale.
Nel marzo 2017, la signora Caia agisce in giudizio nei confronti della struttura ospedaliera Delta e del medico Tizio, deducendo il diritto ad un risarcimento per i danni subiti.
La responsabilità della struttura sanitaria: il c.d. doppio binario
La sentenza in commento offre una efficace ricostruzione della responsabilità della struttura ospedaliera per il fatto doloso o colposo del medico che in essa opera.
Preliminarmente, giova evidenziare che i fatti in discorso sono avvenuti sotto la vigenza della legge Balduzzi (l. n. 189/2012).
Tuttavia, l’esito cui giunge il Giudice di prime cure non appare diverso da quello oggi cristallizzato all’interno della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017).
A norma del primo comma della legge di cui sopra,“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
In effetti, come rilevato dal Giudice nel caso di specie, la norma de qua ha “normativizzato” un principio che la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, aveva già fatto proprio.
La responsabilità della struttura sanitaria per il fatto doloso o colposo del medico può essere, infatti, descritta nei termini che seguono.
La responsabilità della struttura sanitaria (che ha natura contrattuale) può trarre abbrivo da due fatti diversi: da un lato, dall’inadempimento degli obblighi che presiedono all’erogazione del servizio sanitario e che attengono alla struttura e all’organizzazione del complesso sanitario ex art. 1218 c.c. (si pensi agli ormai frequenti casi di responsabilità per infezioni nosocomiali); dall’altro, dal fatto proprio del personale sanitario della cui attività l’ospedale si sia avvalso ai sensi dell’art. 1228 del codice civile.
In altri termini, la struttura sanitaria che si avvale di un ausiliario per le proprie prestazioni è responsabile in solido ai sensi dell’art. 1228 c.c. per i fatti dolosi o colposi da questo cagionati.
Ciò a prescindere dalla natura del rapporto che lega l’ausiliario al nosocomio.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera si configura qualunque sia il carattere del rapporto che lega la stessa al sanitario cui il fatto illecito è imputabile e, quindi, anche laddove non sussista un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto.
È questo quanto ha stabilito la Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel solco della costante giurisprudenza di legittimità.
Il danno estetico come danno alla persona
Altro punto cruciale della pronuncia oggetto del presente contributo è, senza dubbio, il riconoscimento della risarcibilità del danno estetico alla persona anche in presenza di un intervento chirurgico che risulti essere non solo prettamente estetico ma anche parzialmente funzionale.
Nell’individuare il danno in questione e nel ribadire la natura anche e soprattutto estetica dell’operazione chirurgica da cui è scaturito il giudizio di cui si discorre, il giudicante applica quella giurisprudenza costituzionale che offre una visione tripartita del danno alla persona.
In primo luogo, viene in rilievo il c.d. danno-evento alla salute (art. 32 Cost.) o danno biologico, di natura non patrimoniale e, pertanto, risarcibile a prescindere da ogni valutazione in termini economici.
Al danno biologico si affianca il c.d. danno-conseguenza patrimoniale, la cui risarcibilità è subordinata alla prova della sussistenza di un danno alla capacità reddituale del soggetto.
Da ultimo, si configura il c.d. danno-conseguenza morale, che si sostanzia nel trauma psicologico che il soggetto è costretto a subire per il fatto illecito di altro.
In ordine a questo aspetto, ulteriore dato non trascurabile della sentenza in oggetto è dato dalla circostanza che l’organo giudicante ha ritenuto di riconoscere la risarcibilità del danno psicologico e morale prescindendo da ogni valutazione in ordine all’età anagrafica e alle condizioni personali e di vita dal soggetto danneggiato.
Conclusioni
In conclusione, sono questi gli aspetti che il Tribunale ha ritenuto di mettere in luce al fine di pervenire ad una sentenza di condanna al risarcimento dei danni per un intervento i cui risultati vengono definiti pessimi.
Sul punto, un ulteriore profilo della pronuncia può dirsi fondamentale; il giudice, invero, pur accertando il rispetto delle linee guida da parte del sanitario convenuto, in accordo con un orientamento ormai consolidato in seno alla Suprema Corte di Cassazione, ha valorizzato l’inadeguatezza delle stesse al caso concreto.
Più precisamente, il giudice, ha giudicato l’intervento corretto in sé ma eseguito con una tecnica operatoria eccessivamente invasiva.
In effetti, in modo ormai univoco e costante, i Giudici di legittimità evidenziano la necessità che le linee guida vengano applicate dai medici valorizzando le specificità del caso concreto.
Così, Cass. sez. IV penale, sentenza 30 settembre - 18 ottobre 2021, n. 37617: A tal proposito giova ricordare che il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto. La giurisprudenza della Corte di legittimità è chiara nell'affermare che il rispetto delle "linee guida" non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico; e quindi "nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate nè all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente". Pertanto, "non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone" (Sez. 4, n. 8254 del 23/11/2010 - dep. 2011, Grassini, Rv. 249750; più di recente vds. Sez. 4, Sentenza n. 18430 del 05/11/2013, dep. 2014, Loiotila, Rv. 261294; Sez. 4, Sentenza n. 24455 del 22/04/2015, Plataroti, Rv. 263732, e numerose altre).
In definitiva, ai fini dell’esclusione della responsabilità (tanto civile quanto penale) del personale sanitario e della responsabilità civile della struttura sanitaria, la prestazione chirurgica o terapeutica offerta al paziente occorre che sia personalizzata sulla base delle specifiche condizioni cliniche dello stesso.
Avv. Claudia Cassella
Comments