In assenza di accordo tra i coniugi per ottenere la separazione è necessario ricorre al Tribunale instaurando il relativo procedimento separazione (giudiziale): in questa ipotesi la parte che ritenga che la fine del matrimonio sia riconducibile al comportamento dell’altro coniuge può richiedere l’addebito (artt. 151 e 156 c.c.).
L’addebito è quella assunzione di responsabilità che posta sull’altro coniuge che è stato causa della fine dell’unione coniugale tenendo comportamento non consono e quindi giuridicamente rilevante poiché contrario ai doveri coniugali di cui all’art. 143 co. 2 c.c. quali obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.
Solo in presenza di una violazione dei tali obblighi prescritti dalla legge, la separazione sarà addebitabile all’altro coniuge che se ne è reso colpevole, con tutte le conseguenze economico-patrimoniali connesse e derivanti tra cui la perdita dell'assegno di mantenimento al coniuge responsabile, cui eventualmente spetterà in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, il diritto agli alimenti ex art. 438 c.c. - che in caso di morte dell’altro coniuge, si convertirà in diritto ad un assegno vitalizio.
Come accennato, affinché la separazione possa essere “addebitata” è necessario che la violazione dei doveri coniugali sia stata elemento determinante e quindi condicio sine qua non della crisi coniugale: non sarà possibile addebitare la separazione ove la situazione coniugale fosse già critica e l’onere della prova spetterà al richiedente.
Tra le possibili cause di addebito della separazione rientra sicuramente la violazione dell'obbligo di fedeltà, che sancendo l’esclusività del matrimonio, a tutela dell’intimità sia fisica sessuale che affettiva, obbliga i coniugi secondo una visione omnicomprensiva, a non avere rapporti o comportamenti con altre persone che siano tali da ledere la fiducia reciproca, nonché l'onore e la dignità dell'altro.
Altre ipotesi attengo ai doveri coniugali la cui violazione potrebbe dar luogo a risarcimento ex art. 2059 c.c. che sarà azionabile, indipendentemente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione, dal cui giudizio è indipendente, autonomo e non cumulabile; tuttavia ai fini del risarcimento, sarà necessario che siano stati lesi i diritti costituzionalmente garantiti (quali ad esempio quelli attinenti alla salute, all'onore e alla dignità).
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