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Gli zii non riescono a vedere i nipoti: NESSUNA TUTELA GIUDIZIALE per loro.

Immagine del redattore: Avv. Elena CassellaAvv. Elena Cassella

Se ai nonni viene impedito di vedere e frequentare i nipoti, questi possono rivolgersi al Tribunale per i minorenni per far valere le proprie ragioni e chiedere l’adozione di provvedimenti a tutela dei loro diritti.


E se fossero gli zii a non riuscire a vedere i nipoti, è prevista anche per loro la possibilità di agire giudizialmente?


il Tribunale per i minorenni di Palermo ha tuonato che gli zii non hanno alcuno diritto ad andare in tribunale.


La vicenda che si è conclusa un paio di giorni fa riguarda una zia che non riuscendo a vedere il figlio del fratello si rivolgeva al tribunale per i minori di Palermo al fine di ottenere legittimi provvedimenti.


Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha però dopo anni di istruttoria dichiarato l’inammissibilità della domanda avanzata dalla zia per difetto di legittimazione.


Secondo il Tribunale, il nostro ordinamento riconosce il diritto di agire al fine di mantenere rapporti significativi con il minore soltanto agli ascendenti, i quali, a mente dell’art. 317 ter cc,: ove l’esercizio del loro diritto venga ostacolato, solo loro possono adire il giudice del luogo di residenza del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore e pertanto agli altri parenti non è riconosciuto un analogo diritto, seppur condizionato, atteso che il richiamato art. 337 ter cc riconosce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale e non prevede uno speculare diritto dei congiunti.


Tale pronuncia, a parere di questo difensore, prende le distanze da quanto chiaramente disposto dell’art. 315bis c.c., norma rubricata “Diritti e Doveri del figlio”, che sancisce, tra gli altri, il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; parenti tra cui sono ricompresi anche gli zii.


Pertanto, il diritto che l’art. 317 bis c.c. riconosce agli ascendenti a garanzia del rapporto con i nipoti va esteso anche agli altri parenti, con il minore ha pieno diritto di mantenere contatti e ad avere frequentazioni stabili, sempre che non sia pregiudizievole per il benessere del minore stesso.

Il Tribunale per i minorenni di Palermo non ha fatto buon governo dei principi espressi da quell’orientamento maggioritario che riconosce come gli zii hanno diritto di vedere i nipoti minori così come ne hanno diritto i nonni, poichè il minore, anche in seguito alla separazione dei propri genitori, ha diritto di mantenere rapporti stabili e duraturi con tutta la famiglia, e nello specifico con i parenti da parte di entrambi i genitori, tra cui, per l"appunto, zii, così come anche cugine e cugini.



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