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Convivenze di fatto e Certificato Stato di famiglia

La legge n. 76 del 2016, meglio nota come Legge Cirinnà, duramente criticata nel corso dell’iter legislativo che dalla sua formazione ha condotto alla promulgazione, ha posto in luce determinate situazioni fino ad allora prive di una regolamentazione, colmando di fatto una lacuna giuridica che era opportuno, se non necessario e doveroso, definire una volta per tutte al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi dei soggetti coinvolti.

Ebbene tale legge è composta da un solo articolo con una serie di commi che si dividono in due sezioni ed ha disciplinato le unioni civili (co. 1-35) e le convivenze di fatto (co. 36-65).

Volendo passare all’analisi della seconda parte della legge, quella riguardante le convivenze di fatto è doveroso seguire la strada delineata e quindi partire dalla definizione che il testo legislativo dà della situazione giuridica in esame.

Secondo la Legge Cirinnà infatti sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Ciò posto, come si dovrebbe dimostrare la sussistenza della stabile convivenza?

È proprio la legge 76/2016 a dirlo “Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. 

Quindi sembrerebbe che conviventi che vogliano godere delle garanzie di cui alla legge 76/2016, debbano ufficializzare la loro convivenza mediante una “dichiarazione anagrafica” con successiva registrazione nei registri anagrafici al fine poi di poter procedete ad una verifica anagrafica della situazione de qua.

Dunque, nel caso in cui non ci siano figli, al fine di dimostrare di essere una coppia di fatto i partner potranno avvalersi della carta di convivenza ossia di quel documento con cui la coppia formalizza la propria unione dichiarando di vivere nella stessa casa e di formare una coppia di fatto, dichiarazione che deve essere fatta sia presso il Comune di residenza sia presso l’ufficio anagrafe.

Nell’ipotesi in cui invece dovessero esserci dei figli troverebbe applicazione quanto previsto per le coppie coniugate.

Alla luce di quanto fin qui esposto una domanda sorge spontanea: cosa accade tutte le volte in cui la famiglia di fatto abbia la necessità di richiedere l’emissione di un Certificato di stato di famiglia?

Innanzitutto, in via del tutto esemplificativa potremmo definire il Certificato di Stato di Famiglia come quel documento che indica tutti i membri che compongono la famiglia che risiede nella stessa abitazione.

Da tale definizione seppur sommaria si può ben comprendere come in esso saranno indicate tutte le persone che hanno la stessa residenza anagrafica e quindi tutte le persone che siano state censite al medesimo indirizzo.

Quindi oltre alla famiglia cosiddetta ristretta data da genitori e figli potranno essere presenti anche altri parenti si pensi ad esempio ai nonni perché conviventi (famiglia anagrafica).

Nel caso di convivenza di fatto, la coppia di conviventi che abbia sottoscritto la carta di convivenza completando in toto l’iter procedurale, potrà richiedere il certificato di stato di famiglia che attesta anche la convivenza dal punto di vista legale.

E nel caso in cui i conviventi che abbiano sottoscritto la carta di convivenza abbiano figli? Come accennato in precedenza la loro situazione non sarà dissimile da quella delle coppie coniugate con le conseguenze annesse e collegate allo status familiare in merito a reddito, tassazione e agevolazioni fiscali.



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