Conto cointestato
- Avv. Elena Cassella
- 14 feb 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Il conto cointestato, soprattutto tra coniugi o partner, se ha il grande vantaggio di far risparmiare ai titolari le tasse e gli oneri di due conti differenti, dall’altro lato pone delle problematiche e delle questioni che non possono essere sottovalutate.
Prima scelta che bisogna fare se si decide di aprire un conto cointestato è quella tra un conto a firme disgiunte e un conto a firme congiunte.
Nel primo caso (firme disgiunte), ciascuno dei cointestatari potrà effettuare qualsiasi operazione in piena autonomia senza alcuna limitazione, controllo o eventuale opposizione da parte della banca, in quanto non sarà necessaria l’autorizzazione dell’altro (controfirma). Optando per tale soluzione quindi, sarebbe teoricamente possibile prelevare anche l’intera somma in giacenza sul conto stesso e ciascuno dei cointestatari è sia creditore che debitore in solido dei saldi presenti sul conto: ciò vuol dire che se da una parte può disporre della somma per intero, dall’altra dovrà rispondere nei confronti della banca, sempre per intero, ove il saldo dovesse essere in negativo.
Nel secondo (firme congiunte) invece la situazione è l’opposto. ogni operazione deve essere autorizzata e confermata dall’altro cointestatario con conseguenti limitazioni operative del conto stesso.
Come si fa a capire a chi spetta una cifra e a chi un'altra?
Per quanto riguarda i rapporti interni tra i cointestatari, il conto si presuppone sia diviso in parti uguali e quindi per metà ciascuno, tuttavia anche come chiarito dalla giurisprudenza più recente è possibile smentire una tale presunzione dimostrando che al contrario gli apporti al conto siano stati differenti e, quindi, in caso di chiusura del conto sarà opportuno procedere un’attribuzione differente delle somme in giacenza.
Cosa succede se due coniugi hanno un conto cointestato e decidono di separarsi?
In questa ipotesi i coniugi dovranno dividere la giacenza residua sul conto al netto dei prelievi e delle spese effettuati durante il rapporto coniugale per i bisogni della famiglia.
Quindi bisognerà guardare se prima della separazione uno dei due abbia prelevato (o meno) una quota superiore alla metà. Nel primo caso dovrà rimborsare eventualmente all’altro coniuge quanto prelevato in eccedenza, attenzionando tra l’altro il contributo apportato da ciascuno al conto e in che misura le somme versate siano andate a beneficio della famiglia comune piuttosto che a esclusivo beneficio del singolo correntista.
Ai fini della divisione quindi, si dovrà tener conto di tutti i movimenti effettuati sul conto cointestato e non solo della giacenza finale, dimostrando, tra l’altro, che gli eventuali prelievi per scopi personali non abbiano superato la somma di cui l’altro contitolare poteva effettivamente disporre.
Cosa succede se gli apporti derivano prevalentemente o in via quasi esclusiva da uno solo dei coniugi?
Nel primo caso ossia ove gli apporti siano derivati prevalentemente da un solo coniuge cointestatario, l’altro non potrà chiedere la metà delle somme depositate ma gli spetterà una quota decisamente inferiore rispetto al 50%
Altro caso è quello del conto cointestato che sia stato alimentato solo ed esclusivamente da uno dei due coniugi cointestatari, in questa ipotesi sarà necessario dimostrare da una parte che l’apporto esclusivo sia stato di uno solo e che al contrario l’altro coniuge non abbia effettuato versamenti ma solo dei prelievi, dall’altra che l’apporto esclusivo sia comunque andato oltre il contributo alle spese della famiglia e alle esigenze della stessa.
Quanto si può prelevare in un conto cointestato?
Se da una parte almeno in linea astratta, entrambi i cointestatari potrebbero prelevare a proprio piacimento tuttavia da un punto di vista pratico la situazione incontra alcuni limiti.
Innanzitutto al fine di evitare l’insorgere di eventuali diritti di rivalsa, sarà necessario che ciascun cointestatario rispetti il limite della quota di proprietà dell’altro.
Che differenza c’è tra conto corrente cointestato e delegato?
Il delegato atteso che non possiede i soldi che sono depositati sul conto, potrà effettuare il versamento o il prelievo delle somme che sono state concesse dal titolare del conto corrente, solo su richiesta del titolare stesso.

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