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Assegno divorzile nel calcolo quantitativo va anche conteggiato il periodo di convivenza prematrimoniale

Assegno divorzile nel calcolo quantitativo va anche conteggiato il periodo di convivenza prematrimoniale

Autorità Giudiziarie: Tribunale di Catania e Sezioni Unite Corte di Cassazione

Oggetto: Assegno divorzile

Causa: Civile - Famiglia

Consigliato a chi ha: un ex con cui ha convissuto prima del matrimonio

IL CASO È QUESTO

La sentenza di divorzio dispone che l’ex marito corrispondesse alla ex moglie una determinata somma a titolo di assegno divorzile.

L’ex marito propone appello contro la sentenza per chiedere la revoca dell’obbligo (a suo carico) dell’assegno divorzile in favore della ex moglie (coniuge economicamente più debole), sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente riconosciuto alla ex l’assegno basandosi sul semplice fatto che disoccupata, non potesse provvedere al proprio sostentamento e non tenendo tuttavia conto del fatto che la moglie stessa, nel corso della convivenza pre-matrimoniale avesse lavorato e pertanto avesse di fatto la capacità per svolgere un’attività lavorativa.

La Corte di Appello presso il Tribunale di Catania si fa precursore del principio recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 35385/2023 secondo cui per la quantificazione dell'assegno si deve tener conto anche della convivenza quando questa presenta dei "connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune", rigetta l’appello dell’ex marito e conferma la sentenza impugnata.

 

L’avvocato spiegherà a colui/colei che sarà obbligato/a all’assegno o al richiedente l’assegno in quanto soggetto economicamente più debole (a seconda di chi sia il cliente) che, ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio deve essere ricompreso anche il periodo (eventuale) di convivenza prematrimoniale tra i coniugi cui da oggi viene riconosciuta particolare importanza in quanto, la funzione dell’assegno di divorzio non si limita alla ricostruzione del tenore di vita all’interno del matrimonio ma bisogna considerare il contributo che è stato fornito dall’ex coniuge economicamente più debole anche durante il periodo di convivenza in ragione delle scelte anche economiche e di progettualità futura prese nel periodo prematrimoniale, nonché le eventuali rinunce lavorative e/o professionali personali in favore della famiglia delineando di fatto i ruoli all’interno della stessa.

nullità matrimonio

Nullità matrimonio per immaturità differenza tra Chiesa e Stato

 

Autorità Giudiziarie: Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo- Tribunale Ecclesiastico Partenopeo- Corte di Appello di Palermo - Corte di Cassazione

Oggetto: Nullità matrimoniale

Causa: Civile - Famiglia

Consigliato a chi ha: un ex che vuole chiedere la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario.

IL CASO È QUESTO

Il Tribunale ecclesiastico ha accertato la nullità del matrimonio di Tizio e Caia accogliendo l’istanza dell’attore Tizio per difetti di discrezione di giudizio a norma del canone 1095.

Tizio ha quindi presentato istanza di delibazione dell’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del proprio matrimonio con Caia, alla Corte d’Appello di Palermo che ha respinto la richiesta accogliendo al contrario l’eccezione di Caia per contrarietà ad ordine pubblico interno della delibazione perché i coniugi avevano convissuto per oltre dieci anni e quindi avevano tenuto una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo.

Tizio ha quindi proposto ricorso per Cassazione che invece ha rigettato il ricorso in quanto i difetti di discrezione del giudizio e l’immaturità di uno degli sposi non rientrano nelle ipotesi di vizio previste dall’ordinamento italiano per incapacità di intendere e volere.

 

 

L’avvocato spiegherà a colui/colei che vuole procedere in tal senso che ai fini del riconoscimento dell’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio sancita dai Tribunali ecclesiastici sarà necessario che il vizio inserito nel provvedimento e che ha costituito nullità del matrimonio sia riconducibile ad uno dei vizi e ad una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dallo stato italiano.

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